La ‘nuova’ Costituzione Italiana
di William Mussini
Aggiorniamo allegramente gli articoli costituzionali secondo le nuove istanze “covidiane”
Tra il serio e il faceto, seriamente ma non troppo, alla luce degli ultimissimi accadimenti in piena era covid19, proviamo a riscrivere con il linguaggio della satira, alcuni articoli fondamentali della nostra amatissima e, presumibilmente sacrosanta, Carta costituzionale italiana. Appare ormai evidente anche ai polli che si sia ingenerata l’esigenza fattuale di aggiornare la nostra “anzianotta” Costituzione della Repubblica italiana, proclamata da Enrico De Nicola il 27 dicembre del 1947, ed entrata in vigore dal 1° gennaio del 1948, nonostante essa rappresenti a tutt’oggi, così com’è, ancora la legge fondamentale dello Stato italiano.
A sentir parlare della Costituzione italiana, i nostri politici e uomini di Stato, soprattutto in occasioni di ricorrenze pubbliche, anche fra le massime cariche al vertice della piramide, essa meriterebbe di essere rispettata, onorata e difesa ad ogni costo oggi e per sempre, seppur suscettibile di sporadici ritocchi, magari attraverso referendum.
Obbiettivamente, qualche perplessità è sorta in merito alla credibilità di certe affermazioni, soprattutto in seguito ai recenti propositi ricattatori e discriminanti del Governo Draghi (vedi green pass e vaccinazioni obbligatorie); le perplessità riguardano inoltre le voci timorate e ammonitrici del popolo ‘responsabile’ (aizzate da pennivendoli in cravatta), le notizie allarmistiche dei media mainstream, le invettive dei neonazisti sui social e quelle ‘scientifiche’ di esimi e qualificatissimi virologi, tutti ‘amici di Maria’ e tutti simpatici come un uovo nel nido del cuculo. Andiamo dunque ad esporre alcuni degli articoli principali e proviamo a rettificarli, basandoci su ciò che malauguratamente sta accadendo alla nostra società, per volontà dell’attuale classe politica ed i suoi accoliti, nel silenzio complice di quasi tutta la magistratura, della Corte Costituzionale e di quegli organismi preposti al controllo ed alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino.
Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Rettifica dell’Art. 1: “L’Italia è una Repubblica scientocratica, fondata sulla sanità. La sovranità appartiene ai virologi, che la esercitano in ubbidienza agli interessi delle multinazionali del farmaco”.
Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Rettifica dell’Art. 2: “La Repubblica non riconosce e non garantisce i diritti dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili esclusivamente di solidarietà sanitaria”.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Rettifica dell’Art. 3: “Non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e non tutti sono uguali davanti alla legge, con distinzione di classe, di opinione, di condizioni sanitarie e sociali. È compito della Repubblica creare gli ostacoli di ordine economico attraverso la chiusura ad intermittenza di interi comparti dell’economia, della ristorazione, dell’istruzione, del turismo, dello spettacolo, dello sport, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, attraverso il distanziamento sociale, i lockdown, il coprifuoco ed il divieto di assembramento. È compito della Repubblica impedire il pieno sviluppo della persona umana e promuovere il licenziamento dei lavoratori riluttanti al trattamento sanitario al quale si può essere sottoposti, soltanto dopo aver firmato un consenso informato che solleva da ogni responsabilità, il produttore del farmaco sperimentale, il medico che lo somministra ed il Governo che lo impone col ricatto”.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Rettifica dell’Art. 4: “La Repubblica riconosce ai cittadini vaccinati il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano esclusivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di vaccinarsi, anche se dubbioso sulla effettiva efficacia e sulla eventuale pericolosità del siero sperimentale e, in alternativa, di comprovare la non positività al virus attraverso il tampone, per guadagnarsi la libertà vigilata e concorrere al raggiungimento dell’immunità di gregge”.
Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Rettifica dell’Art. 13: “La libertà personale non è inviolabile. Sono ammesse forme di detenzione come la quarantena, il lockdown, il coprifuoco. Sono ammesse forme sanzionatorie in caso di violazione delle norme illogiche e contraddittorie indicate nei dpcm arbitrariamente emanati dal Primo Ministro, anche se non hanno valenza di legge. Sono sanzionati ed esposti al pubblico ludibrio, tutti i cittadini che non indossano inutili pezze sull’apparato orofaringeo. Sono sanzionati tutti i cittadini che in regime di lockdown, si recano in solitaria o in compagnia sulla spiaggia per passeggiare, senza cani al guinzaglio e oltre duecento metri dalla propria abitazione. La Repubblica incentiva la diffusione di messaggi terroristici ed intimidatori nei confronti di cittadini non vaccinati, attraverso i canali televisivi generalisti ed i giornali mainstream; favorisce altresì la delazione al fine di scovare, identificare e punire i cittadini che, ad esempio, a Natale e nelle feste promiscue, si abbracciano fra non conviventi e consumano pietanze non rispettando il distanziamento ed il numero massimo di commensali. Restano impuniti tutti i cittadini che rendono noto, sui social e su qualsiasi mezzo mediatico mainstrem, il loro desiderio di vedere puniti, esclusi, discriminati, murati in casa, i cittadini senza pezze sul viso, senza vaccinazione e senza green pass”.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Rettifica dell’Art. 17: “I cittadini non hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi se intendono manifestare dissenso nei confronti dei provvedimenti presuntivamente emergenziali, discriminatori e liberticidi dell’esecutivo. È invece consentito manifestare senza distanziamento e senza pezze sul viso, solo se motivati da isteria collettiva delirante, e solo in seguito ad eventi calcistici terminati con esiti positivi o per commemorare divi del pallone morti prematuramente”.
Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Rettifica dell’Art. 19: “Tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, tranne che nei luoghi preposti e nelle date previste dalle stesse organizzazioni religiose”.
Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Rettifica dell’Art. 21: “Tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, salvo verifiche censorie da parte di organi di controllo come algoritmi bacchettoni e cacciatori di fake news pagati dai padroni del discorso. Nel caso di violazione delle norme di community social, sancite da società private di editori extranazionali, gli account dei cittadini trasgressori potranno essere cancellati a difesa delle narrazioni dominanti, approvate dal regime scientocratico”.
Quest’ultimo articolo (del quale lascio ai lettori la stesura di una rettifica) completa la nostra breve, stravagante interpretazione del mutamento dello stato di diritto, con l’augurio e la convinzione che presto verranno a galla tutte le contraddizioni, le aberrazioni e gli inganni che nutrono la cosiddetta emergenza pandemica e che i responsabili di questo stravolgimento epocale saranno perseguiti e puniti secondo i dettami ed i principi della nostra amata Costituzione.
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
William Mussini76 Posts
Creativo, autore, regista cinematografico e teatrale. Libertario responsabile e attivista del pensiero critico. Ha all'attivo un lungometraggio, numerosi cortometraggi premiati in festival Internazionali, diversi documentari inerenti problematiche storiche, sociali e di promozione culturale. Da sempre appassionato di filosofia, cinema e letteratura. Attualmente impegnato come regista nella società cinematografica e teatrale INCAS produzioni di Campobasso.
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